Rca: risarcibili le spese di riparazione solo se in linea con le tariffe di mercato
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9942 del 13/05/2016 interviene ancora una volta in tema di spese di riparazione di un veicolo danneggiato in un sinistro stradale.
Nell'ambito di un procedimento civile avanti al Giudice di Pace, una Autocarrozzeria - quale cessionaria del diritto di credito risarcitorio della sig.ra D. relativo ai danni da questa subiti a seguito di sinistro stradale - chiedeva, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sinistro del conducente dell'auto danneggiante, la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore somma di Euro 362,85, non riconosciuta dalla compagnia di assicurazione, che aveva già corrisposto l'importo di Euro 4.657,60, basandosi su una tariffa oraria per la manodopera inferiore a quella praticata dall'attrice.
Sia il GdP in primo grado che il Tribunale, quale giudice di appello, respingono la domanda e pertanto la Autocarrozzeria propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2: per la ricorrente la sentenza del Tribunale è da censurare nella parte in cui si afferma che "il cliente... ha l'onere di diligenza... e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una comparazione ponderata tra le varie offerte. Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati a quelli medi di mercato correttamente incorre nel rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta".
Il ragionamento seguito dal giudice di appello, secondo la ricorrente, è confutabile sotto diversi punti di vista:
a) da un lato il creditore danneggiato ha il dovere di attivarsi nel senso di limitare le conseguenze dannose dell'illecito, ma dall'altro devono ritenersi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, solo quelle attività che non siano eccessivamente complesse, gravose o eccezionali o tali da comportare particolari sacrifici a colui che abbia patito un danno per colpa altrui;
b) non può essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di determinare il cd. prezzo corrente di mercato, per poi valutare la congruità in relazione alla tariffa applicata dalla carrozzeria scelta, in quanto tale attività integrerebbe "un comportamento abnorme ed oneroso, esorbitante da quella ordinaria diligenza che il legislatore esige dal danneggiato creditore al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore";
c) il danneggiato, per orientamento costante della giurisprudenza di merito, ha piena libertà nella scelta dell'officina cui affidare il proprio veicolo, a prescindere dalla tariffa oraria applicata per il costo della manodopera.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso sulla base di principi già espressi in materia:
- il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione;
- le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato;
- il maggiore esborso deve essere giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata), cge devono essere provate dall'interessato;
- il danneggiato, quindi, non può limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, noti al giudice o acquisiti con consulenza tecnica di ufficio.