Le Sezioni Unite sull’art. art. 2054 c.c.: sussiste “circolazione stradale” e dunque opera la garanzia assicurativa a prescindere dall’uso che in concreto si faccia del veicolo, semprechè esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere
Per Cass. Sez. Un. 29 aprile 2015 n. 8620, Rel Ambrosio “va affermato il principio secondo cui nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, semprechè che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.”
Nel caso di specie il Tribunale di Benevento e poi la Corte di appello di Napoli si erano pronunciate su un caso di infortunio sul lavoro, verificatosi nell’ambito della “circolazione stradale” con il concorso di colpa della vittima. In particolare si riteneva accertato che l’incidente era conseguente all’errata manovra di un’autogrù di proprietà di I.C., il quale, dovendo caricare un cassone metallico acquistato dal P., aveva urtato, con il braccio meccanico montato sul veicolo, il cassone, che era stato posto incautamente in bilico su un muretto e che, per effetto dell’urto, era scivolato verso il basso, schiacciando il P. e provocandone la morte.