Caduta dallo scooter sul ghiaccio, il Comune risarcisce per un terzo
In caso di caduta dal motorino per il ghiaccio formatisi sull'asfalto durante un inverno particolarmente rigido, la responsabilità del comune deve essere ripartita con il conducente che nonostante le avverse condizioni meteo non ha rinunciato all'uso del veicolo a due ruote. Il Giudice di pace di Milano, sentenza 21 luglio 2016 n. 7469, dopo aver riconosciuto un danno complessivo di 1.406 euro (di cui 938 per le riparazioni e 468 per lesioni) ha ritenuto che la responsabilità gravasse per due terzi sul conducente e soltanto per il restante terzo sul municipio condannato a risarcire 468 euro (oltre interessi e spese legali) all'attore. Il giudice ha ritenuto provata la dinamica della caduta grazie alla deposizione di una agente della Polizia locale intervenuto sul posto che ha confermato la presenza del ghiaccio e di una incisione sulla lastra «presumibilmente causata dal cavalletto del motociclo».
La sentenza ricorda poi che «per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata oltre che in relazione alla estensione, anche in relazione alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti apprestati dal progresso tecnologico, che condizionano le aspettative degli utenti». Così, prosegue la sentenza, «come per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento in ordine alla effettività del controllo, non può non condurre a ravvisare generalmente il rapporto di custodia, allo stesso modo, per il demanio comunale, atteso che l'inserimento all'interno della perimetrazione urbana costituisce figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo (Cassazione n. 12802/2015)». In questo senso, prosegue la decisione, siccome «il tratto stradale teatro dell'evento è pacificamente sito all'interno del Comune di Milano e in centro abitato», si deve ritenere «la sussistenza di un potere di controllo in capo al Comune», e dunque la responsabilità ex articolo 2051 del Cc. L'agente di Polizia del resto aveva ammesso l'insufficienza dei mezzi municipali per far fronte alle intense nevicate di quei giorni.
Cambiando prospettiva, però, il giudice ricorda che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della Pa ex articolo 2051 del Cc, quanto in ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 del Cc, «il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale esclude la responsabilità della Amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (n. 20827/2006). Dunque, all'onere di vigilanza da parte dell'amministrazione si contrappone, in capo agli utenti, «un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare la propria incolumità». Cosa non del tutto avvenuta nel caso affrontato, considerato che il periodo invernale (17 dicembre), l'orario del sinistro (ore 7:15), le recenti e intense nevicate, erano «tutte circostanze tali da rendere assai prevedibile possibili formazioni di ghiaccio sulla sede stradale e assai “sconsigliabile” l'utilizzo di motociclo, in quanto veicolo notoriamente dotato di minore stabilità, tanto più nelle prime ore del mattino»