Avvocato specialista: il regolamento in Gazzetta
La riforma dell’avvocatura, contenuta nel D.M. agosto 2015, n. 144 e recante Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214.
Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei percorsi formativi dell’avvocato specialista fissando i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esperienza del professionista nell’area di specializzazione.
Le nuove disposizioni individuano 18 aree di specializzazione (articolo 1):
a) diritto delle relazioni famigliari, delle persone e dei minori;
b)diritto agrario;
c)diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
d)diritto dell’ambiente;
e)diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
f)diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h)diritto dell’esecuzione forzata;
i)diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l)diritto bancario e finanziario;
m)diritto tributario, fiscale e doganale;
n)diritto della navigazione e dei trasporti;
o)diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
p)diritto dell’Unione Europea;
q)diritto internazionale;
r)diritto penale;
s)diritto amministrativo;
t)diritto dell’informatica
Per il conseguimento del titolo di specialista, l’avvocato deve presentare domanda al consiglio dell’Ordine di appartenenza, che verificata la regolarità, la trasmetterà al Consiglio nazionale Forense; l’art. 6 del regolamento stabilisce, altresì, alcuni presupposti per la presentazione della domanda, tra i quali:
- frequenza con esito positivo, negli ultimi 5 anni, di corsi di specializzazione (art. 7) o, alternativamente, comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8);
- assenza nei tre anni precedenti di sanzioni disciplinari definitive, diverse dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- assenza, nei due anni precedenti, di revoca di un precedente titolo di specialista.
L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.
REVOCA DEL TITOLO DI SPECIALISTA
Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
b)mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione.
Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio, dell’Ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.
Prima di provvedere alla revoca del titolo, il Consiglio Nazionale Forense deve sentire l’interessato. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’art.5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato, a cura del medesimo consiglio dell’Ordine.
Fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
(Altalex, 16 settembre 2015).