INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

La diffusione del virus COVID-19 sta creando consistenti difficoltà di tipo commerciale, tecnico e logistico per le aziende italiane, che rendono estremamente difficoltoso il puntuale adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali.

Sono molteplici le realtà che si stanno interfacciando con il nostro Studio al fine di valutare la presenza dell’impossibilità o di cause di forza maggiore alle quali fare riferimento per determinare la legittimità o meno del comportamento di aziende contrattualmente vincolate.

Doverosa premessa sarà la analisi ad hoc di ogni singola situazione, si cercherà di dare un’idea di massima sulla normativa di riferimento.

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Ai sensi dell’Art.1256 c.c. l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (l’impossibilità deve essere sopravvenuta al momento della stipula).

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Se nelle more l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla, l’obbligazione si estingue.

Vi è impossibilità della prestazione per factum principis quando i provvedimenti legislativi o amministrativi, a tutela di interessi generali rendono impossibile la prestazione e ciò a prescindere dalla condotta tenuta dalla parte obbligata.

In estrema sintesi, si identificano in circostanze che operano quali esimenti della responsabilità della parte debitrice, all'infuori delle previsioni contrattuali vigenti. Evidente esempio è rappresentato dai DPCM dell'8,9 e 17 marzo 2020.

FORZA MAGGIORE

Occorre rilevare che nel nostro ordinamento non è presente una precisa, univoca e condivisa definizione di forza maggiore, tuttavia, l’art. 1467 c.c. rubricato “contratto con prestazioni corrispettive” fornisce alcune coordinate normative di riferimento.

Tale norma, che trova applicazione nel caso di contratti ad esecuzione continuata, periodica, o differita (c.d. contratti di durata), prescrive infatti che nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili estranei alla sfera d’azione del debitore, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, dando prova del fatto da cui deriva l’eccesiva onerosità e della sua derivazione dagli avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Un buon spunto di valutazione potrebbe essere il presente: la parte contro la quale la risoluzione è domandata, può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI

Vi è la possibilità di riduzione del canone per la situazione creata dalle misure del Governo sul coronavirus?

Volendo considerare la posizione dei conduttori di immobili ad uso diverso che chiederanno la riduzione del canone a seguito della situazione determinata dalle misure assunte per contrastare l'epidemia di Coronavirus, si fa presente quanto segue.

Come già scritto nei paragrafi che precedono, vi sarebbe la possibilità da parte del conduttore di chiedere la risoluzione contrattuale eccependo la forza maggiore ovvero l’impossibilità sopravvenuta.

Si ritiene, tuttavia, che questa non sia la soluzione migliore.

Mediante la risoluzione contrattuale, infatti, il conduttore non potrebbe più esercitare la propria attività all’intero di quell’immobile con ovvie conseguenze del caso.

A parere di chi scrive, a seguito del provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al Dpcm dell'11 marzo 2020, si ritiene l’applicabilità della disposizione relativa alla cosiddetta impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all'art. 1256 cc.

Va considerato, infatti, che il divieto di esercitare l'attività determina l'impossibilità per il conduttore di utilizzare l'immobile per il tempo per il quale durerà l'emergenza sanitaria.

Pertanto, in applicazione della disposizione, il conduttore “non è responsabile del ritardo nell'adempimento”.

Si tratta tuttavia di una posticipazione dell'obbligo e non di una sua esclusione, infatti, dal momento in cui cessi l'impossibilità sarà cessata, il conduttore dovrà corrispondere i canoni precedenti non corrisposti;

 

Si consideri, in ultimo, che per effetto della dichiarazione di Pandemia avvenuta in data 11 marzo u.s.  ad opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non si esclude che possano essere emanate norme speciali o che, in ogni caso, le esimenti dell’impossibilità e della causa di forza maggiore possano essere invocate ed applicate con maggiore facilità.

 

Infine, ci si permette di suggerire alle aziende in difficoltà nell’adempiere con regolarità e puntualità le proprie obbligazioni commerciali contrattuali, di comunicare alla controparte le suddette difficoltà avendo cura di descrivere, seppur sommariamente, le ragioni che determinano complicazioni o impossibilità nell’esecuzione della prestazione.

Proprio per queste ragioni il nostro Studio è sin da ora disponibile ad assisterVi in questo momento con comunicazioni mirate che possano dimostrare la buona fede contrattuale e, contestualmente, essere la base per negoziare soluzioni alternative e/o integrative agli accordi originari.